L’Istituto della Revisione nel processo penale italiano
L’Ordinamento penale italiano non può tollerare che un soggetto innocente possa essere stato condannato ingiustamente, ed offre quindi un rimedio attraverso il quale può essere dimostrata in ogni momento la non colpevolezza del soggetto, anche quando questi sia già stato condannato in via definitiva o abbia addirittura già scontato la sua pena.
L’Istituto della revisione è uno strumento di impugnazione straordinario che permette di annullare sentenze di condanna irrevocabili (anche nel caso di patteggiamento o decreto penale di condanna) in ogni tempo e momento, nel caso in cui si dimostri che il condannato fosse non colpevole.
E’ bene osservare come tale rimedio sia riservato solo ai condannati e solo per rimuovere gli effetti di sentenze di condanna ingiuste: non esiste invece nel nostro Ordinamento la possibilità di revisionare una sentenza definitiva che abbia assolto un soggetto, quand’anche emergano successivamente prove evidenti ed incontestabili della sua colpevolezza.
Proprio la straordinarietà di tale rimedio, capace di infrangere in “giudicato penale”, fa si che siano tassative le ipotesi che permettono di farvi accesso.
Il soggetto, assistito da un avvocato penalista, potrà fare richiesta di revisione: se i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna sono incompatibili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile (quindi vi è un contrasto di giudicati tra due diverse sentenze); se la sentenza di condanna sia stata emessa sulla base di una sentenza civile o amministrativa, successivamente revocata, che abbia deciso questioni di natura civile o amministrativa la cui risoluzione era necessaria per il Giudizio penale; se dopo la condanna sopravvengono o sono scoperte nuove prove prima non conosciute che, da sole o unitamente alle altre già valutate, dimostrino che l’imputato deve essere assolto o prosciolto; se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata sulla base di falsità in atti o in giudizio o di un altro reato; se è necessario conformarsi ad una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che imponga la riapertura del processo (questa è un’ipotesi di revisione permessa in seguito ad una sentenza emessa dalla Corte Costituzionale).
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da far conseguire, sempre che siano accertati, una pronuncia di assoluzione o di proscioglimento (e quindi non è possibile chiedere una diversa qualificazione del fatto come reato meno grave).
Possono chiedere la revisione il condannato o un suo prossimo congiunto (oppure gli eredi del condannato in caso di morte di quest’ultimo), oppure il Procuratore Generale presso la Corte d’appello del Distretto in cui fu pronunciata la condanna; la richiesta deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
A decidere sulla richiesta di revisione sarà la Corte di appello individuata con i criteri di cui all’art. 11 c.p.p. (regola che disciplina la competenza territoriale per i processi in cui è parte un Magistrato).
La Corte d’appello compie d’ufficio un primo vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione, emettendo provvedimento che dichiara inammissibile la richiesta nel caso in cui manchino i requisiti di Legge o risulti manifestamente infondata; altrimenti sarà celebrato il processo all’esito del quale, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, la Corte di appello revocherà la sentenza di condanna, adottando ogni provvedimento conseguente.
Nelle more della decisione la Corte d’appello può decidere di sospendere l’esecuzione della pena, applicando, se ritenuto necessario, una misura cautelare.
La Legge stabilisce che non possa accogliersi la richiesta di revisione unicamente sulla base di una diversa valutazione della prove già conosciute (proprio perché è necessario che sia un elemento nuovo e diverso da quelli già valutati nel corso del processo a determinare la possibilità di una revisione del giudizio).
In caso di rigetto della richiesta il condannato potrà in ogni caso proporre una nuova domanda di revisione, purché sia basata su elementi diversi da quelli valorizzati nella domanda di revisione respinta.
La sentenza che decide il giudizio di revisione è in ogni caso ricorribile per Cassazione.